STATUTO - ASPCL

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STATUTO
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Il 14 dicembre 1953 è stata costituita da numerosi volonterosi agenti della Polizia
Comunale di Lugano un’Associazione sportiva denominata “ASSOCIAZIONE SPORTIVA POLIZIA CITTA’ DI LUGANO”.
Art. 2
Questa Associazione è apolitica e aconfessionale.
Art. 3
I colori dell’Associazione sono: “BIANCO E ROSSO”.
SCOPI
Art. 4
Lo scopo dell’Associazione è di promuovere l’educazione fisica in generale e l’attività ricreativa fra gli agenti della Polizia.
Art. 5
L’Associazione comprende:
a) discipline sportive : calcio, tiro, sci, podismo, pallacanestro, ecc.
b) discipline ricreative : carte, birilli, ecc.
c) passeggiata sociale aperta anche ai familiari e amici dei soci attivi. Il comitato direttivo ha l’obbligo di disciplinare e
controllare il funzionamento delle singole discipline.
SOCI
Art. 6
L’Associazione si compone di soci attivi, contribuenti e onorari.
1. Sono SOCI ATTIVI i membri della Polizia della Città di Lugano e gli ex membri della stessa Polizia
(pensionati o agenti ancora in servizio in un altro corpo). La tassa sociale è stabilita di anno in anno dall’Assemblea Generale.
2. Sono SOCI CONTRIBUENTI le persone estranee alla Polizia che versano un contributo annuo minimo di Fr. 5.-,
a favore della diffusione dell’attività sportiva e
ricreativa nei ranghi della Polizia Città di Lugano.
3. Sono SOCI ONORARI coloro che, per particolari benemerenze verso la società, vengono proclamati dall’Assemblea Generale,
su proposta del Comitato Direttivo. Agli stessi non viene imposta nessuna tassa.
Art. 7
I soci sono ammessi dal Comitato Direttivo previa domanda scritta; è riservata la ratifica dell’Assemblea Generale.
Art. 8
Le dimissioni dall’Associazione possono essere inoltrate per iscritto entro la fine di un anno civile.
Le stesse saranno accolte dall’Assemblea Generale solo se l’istante ha versato regolarmente le tasse sociali.
Art. 9
Il socio in ritardo di un anno nel pagamento delle tasse, può essere radiato dall’Associazione.
La radiazione è definitiva se la mora supera i due anni. Per il calcolo del ritardo farà stato l’inizio
dell’anno civile dell’ultimo versamento. La radiazione viene comunicata per iscritto al socio interessato.
Art. 10
L’espulsione di un socio è pronunciata dall’Assemblea Generale, su proposta del Comitato Direttivo.
L’espulsione è notificata mediante lettera raccomandata nella quale viene specificata la motivazione del provvedimento.
DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
Art. 11
a) Tutti i soci hanno il diritto di essere orientati sull’attività dell’Associazione.
b) Il socio attivo può appellarsi al Comitato Direttivo per iscritto ed entro 10 giorni contro decisioni della Commissione Sportiva,
che lo riguardano personalmente.
Art. 12
I soci debbono attenersi in tutto e per tutto alle decisioni del Comitato Direttivo.
E’ riservato il diritto di ricorso all’Assemblea Generale.
ORGANIZZAZIONE
Art. 13
Gli organi dell’Associazione sono:
– l’Assemblea Generale
– il Comitato Direttivo
– la Commissione di revisione dei conti
Art. 14
(Assemblea Generale Ordinaria)
Il Comitato Direttivo convoca l’Assemblea Generale una volta all’anno, normalmente entro la fine di gennaio.
La convocazione dell’Assemblea Generale con indicazione delle trattande, deve venire per affissione all’albo della
Società o spedita ai soci, 10 giorni prima della data fissata.
Art. 15
(Assemblea Generale Straordinaria)
È facoltà del Comitato Direttivo, qualora lo ritenesse necessario, convocare i soci in Assemblea Generale Straordinaria.
Un quinto dei soci attivi può chiedere per iscritto, la convocazione di una Assemblea Generale Straordinaria,
indicando l’ordine del giorno e le proposte motivate. I firmatari devono essere in regola con il pagamento delle tasse sociali.
Art. 16
Se all’orario previsto per l’Assemblea Generale non sarà raggiunta la presenza di almeno la metà dei soci attivi più uno,
si potranno iniziare i lavori con qualsiasi totale conseguito, dopo 15 minuti dall’orario fissato.
Art. 17
Tutti i soci attivi e onorari, hanno diritto di partecipare all’Assemblea Generale, di inoltrare proposte e ad intervenire ai dibattiti.
Gli stessi devono essere in regola con il pagamento della tassa sociale. I soci contribuenti non hanno
diritto di presenziare all’Assemblea Generale.
Art. 18
Le votazioni avvengono solitamente per alzata di mano, per scrutinio segreto o mediante appello nominale.
Il metodo di voto viene deciso all’inizio di ogni Assemblea Generale. Per i conteggio dei voti l’Assemblea nomina due scrutatori.
Art. 19
Tutte le deliberazioni assembleari sono prese a semplice maggioranza. In caso di parità decide il Presidente con il doppio voto.
Art. 20
Per le nomine alle cariche sociali è richiesta la maggioranza assoluta dei soci presenti all’Assemblea Generale,
ritenuto che le schede in bianco o nulle non contano per l’inclusiva.
Se i candidati ad una carica sono più di due e nessuno di essi raggiunge la maggioranza assoluta al primo scrutinio,
si ripeterà la votazione eliminando ad ogni successivo scrutinio, il candidato che avrà ottenuto il minor numero di suffragi.
Se i due ultimi candidati rimasti in competizione, ottengono un ugual numero di voti, si procederà ad un nuovo
scrutinio; ritenuto il ripetersi del risultato di parità, l’eletto dovrà essere designato dalla sorte.
Art. 21
L’Assemblea Generale ha le seguenti competenze:
– approvazione del verbale dell’Assemblea precedente
– approvazione del rapporto annuale sull’attività
– approvazione dei conti e del rapporto della Commissione di revisione dei conti
– nomina del Presidente
– nomina del Vice-Presidente
– nomina del Segretario
– nomina del Cassiere
– nomina da 1 a 3 membri del Comitato Direttivo
– nomina della Commissione della revisione dei conti
– nomina dei soci onorari
– ammissioni e dimissioni
– decisione della tassa sociale annua
– approvazione del programma sportivo
– approvazione del preventivo
– revisione dello Statuto
– decisioni riguardanti le proposte del Comitato Direttivo e dei soci
– scioglimento dell’Associazione
Art. 22
Ogni socio avente diritto di voto può inoltrare al Comitato Direttivo entro il 1. dicembre dell’anno civile in corso,
delle proposte scritte affinché figurino all’ordine del giorno dell’Assemblea Ordinaria.
Art. 23
I lavori assembleari sono diretti dal Presidente, a cui spetta di assicurare l’ordinato andamento delle discussioni e
la regolarità delle votazioni.
Esso è assistito dal vice-Presidente e dal Segretario che redige il verbale.
In occasione della nomina del Presidente, del vice-Presidente, del Segretario, del Cassiere, dei membri di
Comitato e della Commissione della revisione dei conti, l’Assemblea è diretta, limitatamente per queste trattande,
da un Presidente di sala.

Art. 24
(Comitato Direttivo)
Il Comitato Direttivo è composto da cinque a sette membri.
Esso nomina i responsabili tecnici per ogni disciplina sportivo e l’Economo.
Questi affiancano il comitato Direttivo, collaborano e lo rendono edotto su quanto si organizza e si decide.
Art. 25
Il Presidente dirige le Assemblee Generali e le sedute. Sbriga gli affari correnti, firma la corrispondenza con il Segretario,
prende le decisioni urgenti e veglia il buon andamento dell’Associazione.

Art. 25a
Il vice-Presidente svolge i medesimi compiti come all’art. 25 in assenza del Presidente.
Art. 26
Il Segretario redige il verbale delle Assemblee Generali e delle sedute di Comitato.
Egli tiene aggiornato l’elenco dei soci, evade la corrispondenza e svolge le mansioni amministrative.
Art. 27
Il Cassiere amministra il patrimonio sociale, riceve i versamenti, provvede ai pagamenti autorizzati dal Comitato Direttivo,
esige le tasse sociali e custodisce il denaro liquido.
Art. 28
I membri verranno distribuiti internamente dei compiti vari.
Art. 29
Il Comitato si riunisce ogni qualvolta il bisogno lo esige. Le sue decisioni sono prese a maggioranza di almeno quattro membri.
Art. 30
Il Comitato Direttivo allestirà un regolamento interno che stabilisce:
– le competenze dei Capi Tecnici
– gli obblighi ed i diritti dei soci
– le misure disciplinari
Art. 31
Il Comitato Direttivo è nominato per un periodo di due anni. I suoi membri sono sempre rieleggibili.
Art. 32
(Protocollo per onoranze funebri)
1. Il presente articolo regola il protocollo in occasione di onoranze funebri di soci attivi e dei loro parenti stretti.
Per parenti stretti di un socio attivo, s’intendono i suoi genitori, il coniuge, i figli, i fratelli e le sorelle.
2. Presenza in caso di morte di soci attivi
Prima del funerale:
– annuncio su un quotidiano Ticinese
– condoglianze scritte da parte del Comitato Direttivo
– corona di fiori, secondo la volontà dei familiari
Durante il funerale:
– presenza di uno o più membri del Comitato Direttivo
3. Presenza in caso di morte di parenti stretti di soci attivi
Prima del funerale:
– condoglianze scritte da parte del Comitato Direttivo
Durante il funerale:
– presenza di uno o più membri del Comitato Direttivo
Art. 33
(Commissione di revisione dei conti)
La Commissione di revisione dei conti si compone di 2 Revisori eletti dall’AssembleaGenerale per un periodo di due anni.
Non sono rieleggibili per l’anno successivo.
Art. 34
La Commissione di revisione procede, all’inizio di ogni anno, alla verifica dei conti e dei giustificativi dell’anno precedente
e presenta all’Assemblea Generale un rapporto scritto.
FINANZE E RESPONSABILITÀ
Art. 35
L’Associazione risponde dei propri impegni con il patrimonio sociale.
Art. 36
Il Comitato Direttivo è autorizzato ad eseguire tutte le spese che sono richieste per l’amministrazione della Società e
quelle relative alle attività sportive e ricreative, conformemente alla delibera dell’Assemblea Generale Ordinaria.
Art. 37
Il Comitato Direttivo rappresenta l’Associazione di fronte a terzi con la firma collettiva del Presidente o vice-Presidente
con quella del Cassiere o del Segretario.
REVISIONE DELLO STATUTO
Art. 38
L’Assemblea Generale può, su proposta del Comitato Direttivo o di un decimo dei soci aventi diritto di voto, decidere
la revisione totale o parziale dello Statuto a maggioranza dei due terzi presenti aventi diritto di voto.
SCIOGLIMENTO
Art. 39
Per lo scioglimento dell’Associazione è richiesta la maggioranza dei due terzi dei soci aventi diritto di voto e presenti
all’Assemblea Generale.
Art. 40
In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea stessa deciderà a maggioranza, circa la devoluzione del
patrimonio sociale.
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 41
La sede dell’Associazione Sportiva si trova presso gli Uffici della Polizia della Città di Lugano.
Art. 42
Ad ogni disposto mancante nel presente Statuto, fanno stato le norme contemplate nel Codice Civile Svizzero.
Art. 43
Il presente Statuto aggiorna quello del 04 marzo 1954 e le modifiche del 06 dicembre 1995. Esso è stato approvato
dall’Assemblea Generale del 06 febbraio 2006 tenutasi presso la sede della Polizia della Città di Lugano,
in via Beltramina 20B a 6900 Lugano ed
entra immediatamente in vigore.
PER IL COMITATO DIRETTIVO ASPCL
Copyright © 2023 Associazione Sportiva Polizia Città di Lugano
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